Art. 12.
(Definizione di autocaravan).

      1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

          «m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente».